Art. 3.

      1. Nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, della presente legge, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Chieti e di Lanciano-Vasto-Ortona e della Frentania, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni. In caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Chieti la determinazione delle tabelle è effettuata entro il termine di cui all'articolo 2, comma 5.